Art. 2.

      1. Il creditore che intende soddisfarsi in tutto o in parte sui beni sottoposti a sequestro deve farne domanda al giudice delegato.
      2. La domanda deve contenere le generalità del creditore e l'indicazione della somma, del titolo da cui il credito deriva, delle eventuali ragioni di privilegio e dei documenti giustificativi.
      3. La domanda deve altresì contenere l'attestazione del creditore, resa personalmente o a mezzo di mandatario speciale, che il credito è vero e reale.
      4. Il creditore elegge domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale procedente; in difetto, tutte le notificazioni e le comunicazioni vengono eseguite presso la cancelleria.
      5. La domanda non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l'indiziato o il terzo intestatario dei beni.
      6. La domanda deve essere depositata, a pena di decadenza, anteriormente al provvedimento di confisca.
      7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta la domanda, anche per interposta persona, per un credito fraudolentemente simulato è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.